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Normativa

Attività d'intermediazione

L'art. 29 della legge 111/2011 offre agli Istituti superiori (e alle Università) la possibilità di occuparsi di intermediazione, cioè di promuovere l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, utilizzando l'autorizzazione prevista dall'art.6 della L.276/2003 (Regimi particolari di autorizzazione (1)). In sostanza, se vogliono aiutare i propri diplomati ad inserirsi nel mercato del lavoro, gli istituti devono seguire le indicazioni fornite congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dal MIUR con la circolare del 4/8/2011 con oggetto "obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti e dei laureati e servizi di placement" e applicare quanto contenuto nel Decreto del 20/09/2011 del Ministero del Lavoro (DML 20/09/2011) concernente "Modalità di interconnessione a ANPAL di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione".

(1) I regimi particolari di autorizzazione
Per alcuni soggetti pubblici e privati si applica una disciplina specifica per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di intermediazione. Nello specifico, i soggetti pubblici e privati interessati sono quelli previsti dall'art. 29 della Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (che ha sostituito l'art. 6 del D.Lgs. 276/2003) e cioè: - gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; […..] La procedura per l'iscrizione di questi soggetti alla sub sezione III.1 dell'Albo è indicata nel Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011 che, nell'allegato 2 contiene la dichiarazione di inizio attività necessaria ai nuovi soggetti per l'iscrizione all'Albo. La suddetta procedura è chiarita nel dettaglio in una apposita "Nota operativa ministeriale del 20 dicembre 2011".





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